Trasparenza rifiuti

Dettagli: Trasparenza rifiuti

In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità regolazione reti e ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/Rif del 30/10/2019 "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" in questa sezione vengono pubblicati i contenuti minimi obbligatori, al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza dello svolgimento del servizio a beneficio dell'utenza.

Data:

02 Luglio 2020

Tempo di lettura:

Avvisi e comunicazioni

Nessun avviso da segnalare

3.1.a Gestori del servizio

Lavaggio strade

[Dato non disponibile]

Raccolta e trasporto rifiuti

Cosmari srl

Tariffe e rapporti con gli utenti

Comune di MoglianoComune di Mogliano, Ufficio Tributi

3.1.b Recapiti

Lavaggio strade

[Dato non disponibile]

Raccolta e trasporto rifiuti

Cosmari srl
Località Piane del chienti - 62029 Tolentino (MC)
Telefono: 800 640 323
Fax: +39 0733 203 504
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Sito web: https://www.cosmarimc.it/
E-mail: info@cosmarimc.it
PEC: pec@cosmari-mc.it

Tariffe e rapporti con gli utenti

Comune di Mogliano
800959116
Comune di Mogliano, Ufficio Tributi
Via A. Adriani, 6
+0733 557771
MATTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle ore 15:15 alle ore 17:15
tributi@comune.mogliano.mc.it

3.1.c Modulistica reclami

3.1.d Calendario e orari raccolta

3.1.e Campagne straordinarie

01.01.1970 - Attualmente non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani

3.1.f Istruzioni per un corretto conferimento

Per prendere visione delle istruzioni per un corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto consultare il seguente link https://www.raccoltaportaaporta.it/mogliano/doc_download/47-pieghevole-mogliano.html

3.1.g Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio in fase di redazione

3.1.h Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata

2020

73.62%

2019

69.39%

2018

70.52%
Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti
Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti per cittadino

3.1.i Calendario e orari pulizia strade

3.1.j Regole per il calcolo della tariffa

a) Regole di calcolo della tariffa

UTENZE DOMESTICHE – ABITAZIONE DI 100 MQ – TRE OCCUPANTI
Per un’abitazione di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 204,55, calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,59
Tariffa variabile: € 135,81
Quota fissa: € 0,59 * 100 = € 59
Quota variabile: € 135,81
Totale imposta: € 59 + € 135,81 = € 194,81
Totale: € 194,81 + 5 % = € 204,55
 
UTENZE NON DOMESTICHE – UFFICI E AGENZIE
Per un ufficio di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 242,55, calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,05
Tariffa variabile: € 1,26
Quota fissa: € 1,05 * 100 = € 105
Quota variabile: € 1,26 * 100 = € 126
Totale imposta: € 105 + € 126 = € 231
Totale: € 231 + 5 % = € 242,55
Le tariffe vigenti per l’anno 2022 sono le seguenti:


b) Variabili

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

c) Riduzioni

Sono attualmente previste le seguenti riduzioni:

  • Mancato svolgimento del servizio La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
  • Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che la durata complessiva di uso sia inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, si applica una riduzione del 30 per cento nella parte variabile della tariffa.
  • Per le utenze domestiche che dimostrano di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti presso la propria abitazione (in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale sul compostaggio domestico con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 13 dicembre 2019), si applica una riduzione del 20% per cento nella parte variabile della tariffa.
 Per la specifica disciplina e le modalità di accesso a tali riduzioni si rimanda a quanto disposto agli artt. 18, 19, 20 e 22 del vigente Regolamento per l’applicazione della TARI consultabile nell’apposita sezione “REGOLAMENTO TARI”.

d) Imposte applicabili

Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.

3.1.k Eventuali riduzioni tariffarie agli utenti in stato di disagio economico e sociale

3.1.l Atti approvazione tariffa

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30-05-2022
Delibera di consiglio n. 26 del 29.05.2022
Consultare per prendere visione della Delibera di Approvazione delle Tariffe TARI per l’anno in corso.

3.1.m Regolamento TARI

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti
Regolamento del 31.12.2019
Allegato al regolamento TARI
Regolamento Tari [PDF - 157.73828125 KB - Ultima modifica: 29/12/2020]

3.1.n Modalità di pagamento ammesse

Il versamento della TARI è effettuato tramite il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero tramite bollettino di pagamento PagoPa.

3.1.o Scadenze per il pagamento

Le scadenze di pagamento della tariffa per l’anno in corso sono:

  • 1 RATA: 30/09/2022
  • 2 RATA: 30/11/2022

3.1.p Informazioni per omesso pagamento

In caso di omesso pagamento, di parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza il Comune provvede all’emissione ed alla notifica dell’avviso di accertamento, con il conseguente recupero della TARI dovuta e non versata, maggiorata delle sanzioni sull’importo dovuto e non versato o tardivamente versato nella misura del 30 per cento, degli interessi legali vigente tempo per tempo, e delle spese di notifica dell’avviso di accertamento finalizzato alla riscossione della TARI dovuta. In caso di accertamento delle violazioni di omesso pagamento, di parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza stabilito di cui al presente comma, per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97

3.1.q Segnalazioni errori importi

3.1.r Documenti di riscossione online

3.1.s Comunicazioni ARERA

3.1.t Recapiti telefonici per il servizio di Pronto Soccorso

3.1.u Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, l'ATA 3 di Macerata ha individuato con Determinazione dirigenziale n. 32 del 28.03.2022, come indicato dall'art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nella schema regolatorio I, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste dalla Carta della qualità vigente.

3.1.v Standard generali di qualità

Avendo l'ATA 3 di Macerata optato per lo schema regolatorio I di cui sopra, il Comune non è soggetto, secondo quando disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma, art. 3 del TQRIF, a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio di cui all'APPENDICE 1 del TQRIF.

3.1.w Tariffa media applicata alle utenze domestiche e articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze dometiche e non domestiche

Per informazioni riguardanti i corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche, si rinvia alla precedente sezione INFORMAZIONI IN MERITO ALLE REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA, ALLE VARIABILI, ALLE RIDUZIONI E ALLE IMPOSTE APPLICABILI. La tariffa media applicata alle utenze domestiche abitative nel Comune di Mogliano, ipotizzando un'abitazione di 100 mq, è risultante dalla media delle tariffe TARI (TARI fissa e TARI variabile) di ogni fascia, e corrisponde a: 214,33 €/mq

3.1.x Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

Rateizzazione degli importi derivanti da attività di accertamento
All'utente, che deve pagare debiti superiori all'importo di Euro 500,00 (cento/00) risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto notificato, può essere concessa dall'Ente, a seguito di presentazione di specifica domanda e prima dell’inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazione oppure rateazione del pagamento di tali debiti secondo le condizioni ed i limiti seguenti:
  1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni concesse;
  2. durata massima di trentasei mesi, secondo la graduazione prevista di seguito, e periodo di rateazione massimo trimestrale;
  3. decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  4. applicazione del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 1,5 (unovirgolacinque) punti percentuali.
Gli interessi sono calcolati sulla base del tempo di maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'ultima scadenza ordinaria utile dei debiti oggetto di rateazione. La durata massima della rateazione è stabilita sulla base della seguente graduazione:
  1. da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
  2. da Euro 3.000,01 ad Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
  3. oltre Euro 6.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili.
Qualora il pagamento rateizzato o dilazionato superi, complessivamente, l'importo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), può essere richiesto all'utente di prestare idonea garanzia bancaria oppure assicurativa per il periodo di durata della rateazione o della dilazione, che copra l'importo totale oggetto di rateazione o di dilazione comprensivo degli interessi e scada un anno dopo la scadenza dell'ultima rata o della dilazione.
E' esclusa, in ogni caso, la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni per il pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
La rateazione dei debiti non comporta la perdita del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate mediante la notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per infedele dichiarazione, dell'avviso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione oppure dell'avviso di irrogazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie, qualora l'utente accetti l'atto notificatogli dal Comune e provveda al pagamento della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto stesso. L'utente deve consegnare al Comune le quietanze di versamento di ogni singola rata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della rata stessa, comporta la decadenza dal beneficio concesso con il conseguente obbligo di pagamento, in un'unica soluzione, del debito residuo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza originaria della rata non pagata. In ogni caso, la prima rata deve essere pagata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto al fine di non perdere il beneficio.
La dilazione o la rateazione del pagamento non è ammessa per gli importi derivanti dalla procedura di riscossione coattiva di somme risultanti da avviso di accertamento, da avviso di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie oppure da altro atto già notificato all'utente, per il quale l'utente non abbia presentato domanda di rateazione o dilazione del pagamento.
Rateizzazione degli importi ordinari
Sezione in fase di aggiornamento

3.1.y Modalità e termini per la presentazione delle richieste di apertura, variazione e cessazione del servizio

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata o tramite posta elettronica, La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento in caso di invio della PEC e alla data di conferma di ricezione in caso di invio tramite posta elettronica. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro il termine di cui sopra, verrà emesso e notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione.
La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.

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